NORMATIVE

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Di seguito vengono elencate le principali leggi inerenti l’acustica:

  • D.P.C.M 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
  • Legge 447 26.10.1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
  • D.M.A. 11.12.1996 ” Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo”
  • D.M.A. 31.10.97 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”
  • D.P.C.M. 14.11.97 ” Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
  • D.P.C.M. 05.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
  • D.M.A. 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
  • D.P.C.M. 31.03.98 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica”
  • D.P.R. N. 459 DEL 18.11 1998 ” Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”
  • D.P.R. N. 142 DEL 30.03.2004 ” Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della L. 447/95″
  • D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 ” Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.”
  • Circolare 06.09.2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali – G.U. n. 217 del 15.09.2004

NEWS: La Cassazione ribadisce che nel rapporto tra privati, per stabilire se un rumore è illecito, il solo parametro è quello della normale tollerabilità (non oltre 3 dB su rumore di fondo). Non si applicano quindi le norme e i regolamenti amministrativi,in base ai quali invece Polizia Municipale e ARPA effettuano i loro rilievi. Leggi la sentenza

L’art. 844 del Codice Civile è la norma fondamentale per il soggetto che subisce un rumore, consentendo la reazione e la tutela in sede giudiziale allorchè le immissioni cui è sottoposto superino la normale tollerabilità. La giurisprudenza, a seguito di indicazioni di tipo medico-scientifico, considera intollerabili le immissioni che superino di tre decibel il rumore di fondo di quella zona.

La Normativa Pubblicistica, invece, non ha come suo obiettivo primario la tutela del singolo, bensì è finalizzata alla tutela della collettività: contempera le esigenze collettive alla fruizione di un ambiente meno inquinato con le altre esigenze spesso con queste confliggenti della produzione e del commercio. Considera che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo. Fissa dei limiti di accettabilità del rumore, sia in emissione (rumore misurato in prossimità della fonte) sia in immissione (rumore misurato in prossimità del ricevente), limiti che possono cambiare a seconda della zona della città e della fascia oraria, diurna (6-22) o notturna (22-6).

NORMALE TOLLERABILITA’ E LIMITI DI ACCETTABILITA’

Tra la “normale tollerabilità” prevista dall’art. 844 c.c. ed i “limiti di accettabilità” fissati dalla normativa pubblicistica non vi è coincidenza. Senza entrare in questa sede nello specifico, si può affermare che i limiti della normale tollerabilità, sempre applicabili an una lite acustica tra privati, sono più rigorosi rispetto ai limiti di accettabilità.

Un rumore può rientrare nei limiti di accettabilità amministrativa ma essere superiore all normale tollerabilità.

Per contro se un rumore supera i limiti di accettabilità, sicuramente supererà anche i limiti della normale tollerabilità.

Un esempio chiarirà meglio il concetto. Si prenda il caso di un’attività produttiva (quale un’officina, un supermercato, un locale di intrattenimento) che disturba gli abitanti delle case circostanti; quel rumore, verificato dal tecnico competente, potrebbe rientrare nei limiti di accettabilità, nel qual caso il Comune non potrà elevare sanzioni o disporre provvedimenti inibitori e/o limitativi e/o modificativi nei confronti di quell’attività; ma quello stesso rumore potrà tuttavia essere superiore ai tre decibel rispetto a quello di fondo e, quindi, risultare intollerabile secondo i parametri giurisprudenziali, consentendo quindi al singolo di agire giudizialmente per ottenere la cessazione o, quantomeno, il contenimento del rumore nei limiti, per l’appunto, della tollerabilità.

Nel 2009 viene però emanata una norma che ha in parte modificato questo assetto normativo.

La Legge 27.02.2009 n. 13, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2008 n. 280, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente, all’art. 6-ter, dispone “Normale tollerabilità delle immissioni acustiche. Nell’accertare la normale tollerabilità delle immisioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del Codice Civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”.

Con l’introduzione di questa nuova norma il Legislatore ha imposto al Giudice civile di tenere necessariamente conto, al fine della valutazione dell’illiceità di un’immissione rumorosa, “delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti”.

Il risultato di questa novella è quello per cui per tutte le fonti rumorose disciplinate specificatamente (abbiamo visto ad es. il traffico ferroviario, automobilitico, aeroportuale, autodromi, impianti condominiali, etc.), il rumore si potrà considerare intollerabile ex art. 844 c.c. solo se supera i limiti di accettabilità che le norme pubblicistiche prevedono.

Per tutte le altre fonti rumorose, ossia per quelle fonti (e sono la maggior parte) per le quali non sussiste una specifica norma che le regola, la normale tolleranilità si determina ancora con il criterio giurisprudenziale, ossia il rumore è intollerabile se supera di almeno tre decibel il rumore di fondo.

POSSIBILI INIZIATIVE

Che cosa può fare in concreto la persona disturbata?

Il primo passo da consigliare è quello di scrivere una diffida, direttamente o tramite legale, chiedendo la cessazione o la riduzione delle immissioni rumorose. Se il danneggiato non ottiene effetto può ricorrere all’autorità giudiziaria (previa verifica che il rumore superi la normale tollerabilità, verifica che va fatta tramite tecnico specializzato). Se i tecnici riscontrano che il rumore supera questi limiti di accettabilità,il soggetto disturbante dovrà cessare o ridurre l’emissione del rumore .E’ possibile ottenere una tutela giudiziaria in via di urgenza proprio in considerazione del fatto che la sottoposizione al rumore è causa di danno alla salute dell’individuo, bene primario tutelato dall’art. 32 della Costituzione. In questo modo si può ottenere in tempi molto brevi un ordine al soggetto disturbante (che sia un privato o impresa o pubblica amministrazione è indifferente) di cessazione dell’attività causa di inquinamento o di contenimento del rumore nei limiti della normale tollerabilità.

La giurisprudenza ha avuto un ruolo importante, pronunciando innumerevoli sentenze che hanno disposto la rimozione o il contenimento del rumore nei limiti della normale tollerabilità, sia riconoscendo il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non.Per ciò che riguarda il soggetto che l’ha subito si rinvengono sentenze su ogni tipologia di rumore (ad es. rumore prodotto dal vicino di casa, dal locale di intrattenimento musicale, a quello delle campane, a quello di animali).