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  • Risolviamo il problema del rumore nella vostra abitazione

    fonometro con acquisizione adi dati

    Possiamo risolvere il problema del rumore proveniente dall’esterno nel vostro ambiente abitativo.

    Offriamo servizi acustici professionali a servizio dei cittadini che, diversamente, non potrebbero risolvere il problema del rumore immesso nelle proprie abitazioni .

    La misura che eseguiremo avrà lo scopo di verificare che il rumore immesso nella vostra casa non superi i 3dB di notte ed i 5dB di giorno (la Corte di Cassazione, con sentenza 2319 del 1-02-2011, conferma che questi sono i parametri per stabilire se un rumore è illecito).

    La misura deve essere eseguita all’interno degli ambienti abitativi a finestre aperte, posizionando il microfono a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno un metro dalle superfici riflettenti.

    In entrambi i casi, i risultati delle misure devono essere trascritti in un rapporto contenente almeno i seguenti parametri:

    • data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
    • descrizione del sito di misura;
    • tempo di misura e periodo di riferimento (diurno o notturno);
    • classe di destinazione d’uso alla quale appartiene il luogo di misura;
    • strumentazione impiegata (marca e modello) e relativo grado di precisione;
    • indicazione della data di verifica dell’ultima taratura della strumentazione;
    • andamento temporale dei livelli sonori e del livello continuo equivalente di pressione sonora (LAeq);
    • diagrammi degli spettri di frequenza dei livelli minimi lineari per ciascuna misura;
    • verifica della presenza di eventuali componenti impulsive, tonali, o del tempo parziale;
    • verifica della presenza di eventuali componenti impulsive, tonali, o del tempo parziale;
    • giudizio conclusivo.

    Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione relativa agli interventi di risanamento acustico:

    Per quanto riguarda i sistemi di mitigazione e gli interventi di bonifica acustica previsti nell’eventuale piano di risanamento, sarà necessario fornire le seguenti informazioni:

    • le motivazioni tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno portato all’individuazione degli interventi e delle modalità di adeguamento prescelte;
    • la descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche acustiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori. Inoltre, deve essere stimata la riduzione dei livelli sonori presso i recettori per i quali l’intervento di bonifica è stato progettato;
    • l’indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell’attività si impegna ad attuare i singoli interventi di risanamento acustico.
  • Requisiti acustici passivi degli edifici e risarcimenti

    Un appartamento non isolato, in cui si sentono i rumori del vicino, autorizza a richiedere un risarcimento fino al 20% del prezzo dell’immobile.

    Il DPCM 05/12/1197, che disciplina i requisiti Acustici Passivi degli Edifici , recita:

    “La carenza dei requisiti acustici passivi, rispetto ai termini pattuiti tra le parti o di quelli minimi imposti dalla normativa o dalle regole dell’arte, costituisce un’inadempienza e/o un difetto dell’opera e può originare responsabilità, a vario titolo e in capo a più soggetti.
    I soggetti che possono vedere impegnata a vario titolo la loro responsabilità sono: l’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il tecnico acustico, il venditore. I soggetti che possono risultare a vario titolo danneggiati dalla carenza di requisiti acustici sono: il committente dell’opera, l’acquirente dell’immobile, il terzo che subisce rumore in misura intollerabile dall’immobile carente di requisiti.”

    Lo Studio Acustica Barillari può farvi sapere come ottenere un risarcimento per mancanza di isolamento acustico: contattateci per ricevere maggiori informazioni.

    Link | Download del PDF inerente i requisiti acustici passivi degli edifici.

  • Valutazione di clima acustico: quando richiederla e chi può effettuarla

    foto clima

    La valutazione di clima acustico ha lo scopo di quantificare il livello dei rumori presenti nell’area oggetto di trasformazione e verificarne la conformità con le prescrizioni dettate dal DPCM 14/11/1997 intitolato “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, relativamente alla classe d’uso del territorio.

    La valutazione di clima acustico è imposta dalla legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 ed è necessaria per il rilascio delle concessioni edilizie relative ad aree destinate ad ospitare tipologie di insediamenti particolarmente sensibili al rumore quali scuole, ospedali, case di cura, parchi pubblici, nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti, strade, discoteche, ferrovie, impianti sportivi e impianti rumorosi in genere.

    Le valutazioni di clima acustico hanno quindi lo scopo di valutare le emissioni rumorose presenti in un’area, prima di realizzare una certa tipologia di opere. Servono quindi per valutare se l’area è compatibile con la costruzione in progetto e per prevedere eventuali opere di mitigazione dei rumori.

    La nostra consulenza si articola principalmente come segue:

    1) misurazione del livello di rumore mediante campionamento sulle 24 hh (sia diurno che notturno);

    2) esame del progetto edilizio;

    3) valutazione della compatibilità dell’insediamento in progetto con il clima acustico preesistente.

    Obblighi

    I riferimenti normativi sono la legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e il DPCM 1 marzo 1991 successivamente modificato, per quanto riguarda i limiti espositivi, dal DPCM 14/11/1997 riportante i nuovi valori limite delle sorgenti sonore.

    Le norme fissano delle quantità precise in termini di valori limite di immissioni rumorose intesi come il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, e di valori limite di emissione intesi come valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.
    Il rispetto di questi limiti deve essere garantito mediante un attestato di conformità, di norma accompagnato da una valutazione tecnica basata su delle misurazioni fonometriche nell’arco delle 24 ore, eseguite secondo le corrispondenti norme di buona tecnica prima che l’edificio venga costruito.

    Responsabilità

    La responsabilità che un edificio sottoposto alla valutazione di clima acustico non sia conforme ai valori definiti dal DPCM 14//97, ricade sui seguenti soggetti:

    • il tecnico professionista che ha compiuto le valutazioni, qualora non le abbia svolte correttamente;
    • il costruttore, qualora non si sia occupato di compiere questo tipo di verifica;
    • il Comune, nel caso abbia rilasciato la concessione edilizia senza aver richiesto la verifica del clima acustico;
    • il committente, in occasione dell’eventuale rivendita del proprio immobile, se non si è mai preoccupato di ottenere il corretto attestato di conformità.
  • Impatto Acustico per attività temporanea di Cantiere Edile a Roma

    Documentazione richiesta per il rilascio del nulla osta di impatto acustico ambientale o autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanea di cantiere edile:

    Domanda su specifica modulistica (disponibile presso l’ufficio e/o sito telematico www.comune.roma.it), a firma del titolare dell’attività esecutrice dei lavori, indirizzata al Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile – Circonvallazione Ostiense, 191 – 00154 Roma.

    Relazione tecnica di impatto acustico ambientale redatta in conformità a quanto prescritto nell’articolo 17 della legge Regione Lazio del 3 agosto 2001 n. 18

    La relazione tecnica d’impatto acustico ambientale (in duplice copia solo in caso di autorizzazione in deroga), con numerazione delle pagine (pag. x di y) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell’art. 2 legge n. 447/95) e sottoscritta dal titolare dell’attività esecutrice dei lavori, deve contenere quanto segue:

    1) Dichiarazione del titolare dell’attività esecutrice dei lavori che la tempistica delle attività e le modalità di lavoro da cui scaturisce l’esigenza del superamento dei limiti di legge corrispondono a precise esigenze indicate nel capitolato d’appalto o dalla direzione lavori, con finalità di pubblica utilità;

    2) Inizio e durata delle attività potenzialmente rumorose;

    3) Numero e descrizione delle sorgenti sonore, con indicazione del livello di emissione sonora dei macchinari previsto dai certificati di omologazione;

    4) Calcolo previsionale dei livelli acustici in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità nonché dei recettori sensibili più vicini, con l’indicazione di eventuali superamento dei limiti normativi e con la specifica della fascia oraria, della durata temporale e della frequenza di detti eventi, tenendo conto di tutte le sorgenti rumorose che il piano dei lavori prevede debbano agire in contemporanea;

    5) Dichiarazione di assenza o presenza di recettori sensibili di classe I (tab. A DPCM 14/11/97) nell’area di influenza acustica dell’attività con indicazione della posizione e della distanza dall’area dell’attività;

    6) Descrizione della morfologia del sito, indicazione della classe acustica di appartenenza sulla base della classificazione acustica vigente (Delib. C.C. n 12/04);

    7) Verifica del rispetto dei valori limite acustici prescritti dalla normativa vigente ovvero indicazione dell’entità del superamento di tali valori per il periodo diurno e notturno

    a) valori limite di emissione (limitatamente alle attività per le quali è richiesto il nulla osta d’impatto acustico ambientale)
    b) valori limite assoluti di immissione
    c) valori limite differenziali di immissione all’interno degli ambienti abitativi potenzialmente disturbati o laddove negato l’accesso, in ambienti similari (appartamenti attigui e comunque in situazione acustica correlabili), secondo quanto prescritto dal DPCM 14/11/97.

    1) Descrizione degli interventi finalizzati a mitigare, anche con eventuale fonoisolamento, le emissioni sonore delle sorgenti rumorose, sia singolarmente che nel loro complesso;
    2) Dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’attività e dal tecnico competente con l’impegno a svolgere durante l’esecuzione dell’attività di cantiere la verifica di compatibilità con quanto preventivamente stimato ed, in caso di incompatibilità, a presentare nuova documentazione di impatto acustico ambientale.
    3) Dichiarazione di appartenenza agli appositi elenchi dei tecnici competenti in acustica ambientale con l’indicazione della regione di appartenenza e del numero d’iscrizione.
    4) Copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato prodotto da laboratorio accreditato da un servizio di taratura nazionale o altro centro equiparato da specifica normativa europea
    5) Planimetria e sezioni dell’area di cantiere (in duplice copia) in scala significativa, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, e controfirmata dal direttore dei lavori, nelle quali risultino:

      • la posizione delle sorgenti rumorose

    i punti di misurazione e di calcolo previsionale.

    1) Cartografia significativa dei luoghi in cui si colloca l’area di cantiere (in duplice copia), corredata di sezioni significative, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, dalla quale risulti:

    • la posizione dei cantieri nell’ambito dell’area circostante;
    • la posizione in cui sono state effettuate all’esterno le rilevazioni fonometriche;
    • l’indicazione, se presenti, di recettori di classe 1.

    In relazione a quanto dichiarato ed alla documentazione prodotta, il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile deve acquisire, in base al disposto della Legge regionale n° 18/01, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, il parere dell’ARPA Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) che potrà chiedere ulteriori elementi di giudizio con eventuali specifiche prescrizioni.

  • Criteri di Qualità

    Il 16 Marzo del 2010, il Comune di Roma ha pubblicato la delibera n.35, in cui vengono descritte le specifiche da rispettare per l’ottenimento del punteggio massimo ai fini dell’ottenimento della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

    Il Comune di Roma ha sancito che, oltre alla normale relazione tecnica di impatto acustico da accludere alla documentazione da consegnare allo S.U.A.P., è necessaria una Relazione sottoscritta Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto all’albo regionale in merito alla effettiva insonorizzazione del locale.

    In dettaglio, nella delibera n.35/2010 esattamente all’Art.9, vengono elencati i criteri di qualità il relativo punteggio per l’ottenimento della licenza.

    I limiti di legge enunciati nel criterio fanno riferimento ai limiti imposti dalla zonizzazione del Comune di Roma vigente dal 29 gennaio del 2004, rispetti alla classe di appartenenza descritte nel D.P.C.M. 14/11/1997.

    Contattaci per ulteriori chiarimenti e per ottenere la tua relazione.

  • Nulla Osta Impatto acustico Roma: bar, locali pubblici ed attività commerciali.

    Offerta Impatto Acustico RomaOfferta per la città di Roma: Impatto Acustico e compilazione del modulo B a 350 Euro.

    Ricordiamo che la Relazione Tecnica di Impatto Acustico è un documento obbligatorio per tutte attività commerciali:
    – centri commerciali e negozi
    – hotel, bar e ristoranti
    – palestre, discoteche e pub
    – circoli sportivi e ricreativi
    – feste ed eventi musicali

    La valutazione di Impatto Acustico è fondamentale per l’ottenimento del nulla osta di impatto acustico a Roma (apertura, modifica/poteziamento o cambio di gestione di una attività commerciale).

    Contattaci allo 0689522480, facciamo orario continuato, disponiamo di Tecnici Competenti in Acustica Ambientale regolarmente iscritti presso gli Elenchi Regionali.

    Garantiamo la consegna della Relazione Tecnica in 24 ore: con formato cartaceo (in duplice copia a colori) o se richiesto con Firma Digitale.

    Lo Studio redige Relazioni di Impatto Acustico rispettando tutte le Linee Guida dettate dalla Normativa Nazionale e Regionale.

    A Roma e nel Lazio offriamo, inoltre, la compilazione della modulistica necessaria per quanto riguarda le domande relative ad:

    Attività permanenti

    Attività temporanee – Attività cicliche stagionali

    Cantieri

    Procedure specifiche per SUAP

    Leggi il seguito:

    A Roma e nel Lazio, noi dello Studio Acustica Barillari offriamo la verifica previsionale di impatto acustico o la relazione di impatto acustico e la redazione del modulo B, documento obbligatorio per quanti decidono di aprire o gestire un locale pubblico nella Capitale ( Legge 447/95 ed articolo 18 della legge Regione Lazio del 3 agosto 2001 n. 18).

    Il documento ” Linee guida per la elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico, ai sensi dell’art.8 Legge Quadro 447/95, riporta le indicazioni e le modalità che devono essere riportare nella Valutazione di Impatto Acustico (V.I.A.A.).

    La Valutazione di Impatto Acustico Ambientale, redatta in conformità a quanto prescritto nell’art. 18 della Legge Regione Lazio n.18 del 3 Ago 2001, deve contenere quanto segue:

    Descrizione della tipologia dell’attività, ubicazione, superficie occupata, orari e giorni di svolgimento, indicazioni relative alla caratterizzazione del sito;

    Descrizione delle sorgenti sonore (macchinari, impianti di condizionamento o riscaldamento, gruppi frigoriferi ecc., indicarne tipo, potenzialità ed orari di funzionamento);

    Indicazioni sui requisiti acustici degli edifici con descrizione delle eventuali opere di insonorizzazione o altri interventi di mitigazione.

    Attività di carico e scarico merci, di transito e parcheggio di veicoli ecc., descrizione ed indicazione degli orari di svolgimento;

    Indicazione della classe acustica di appartenenza sulla base della classificazione acustica vigente (Delib. C.C. n 12/04);

    Individuazione dei recettori potenzialmente disturbati (in ambiente esterno ed abitativo) con l’indicazione della loro ubicazione rispetto all’area dell’attività ed alle sorgenti sonore della stessa;

    Dichiarazione di assenza o presenza di recettori sensibili di classe I (tab. A DPCM 14/11/97) nell’area di influenza acustica dell’attività con indicazione della posizione e della distanza dall’area dell’attività;

    Individuazione di opportuni punti di misura e controllo (da riportare sulle planimetrie) atti a descrivere il clima acustico esistente nell’area in oggetto. Tali punti debbono essere scelti in modo tale da rappresentare significativamente il clima acustico e comunque dovranno comprendere i recettori sensibili individuati. I punti di misura e controllo consentiranno una verifica dei livelli misurati (o attesi in fase previsionale) in sede di verifica da parte degli organi preposti;

    Esecuzione, nei punti di misura e controllo sopra individuati, delle misure fonometriche secondo le modalità previste dal DM 16/3/98 o idoneo calcolo previsionale per l’individuazione dell’impatto acustico ambientale dell’attività. Secondo quanto descritto dal DM 16/3/98 va eseguita l’individuazione strumentale dell’eventuale presenza di componenti tonali o impulsive del rumore. Le misure vanno effettuate nelle condizioni normali di esercizio considerando il fattore di contemporaneità delle varie sorgenti di rumore sopra individuate (es. carico e scarico delle merci movimentazione veicoli negli spazi di pertinenza, porte dei locali chiuse o aperte a seconda dell’usuale esercizio dell’attività, ecc.). Il rapporto di misura deve essere redatto secondo quanto previsto dall’allegato D del DM 16/3/98. I punti di misura o di calcolo previsionale dovranno essere mostrati in planimetria;

    Esecuzione di misura o idoneo calcolo previsionale dei valori limite di emissione per le sorgenti sonore dell’attività nel suo complesso con le modalità previste dal DPCM 14/11/97. I punti di misura o di calcolo previsionale dovranno essere mostrati in planimetria;

    Verifica del rispetto dei valori limite acustici prescritti dalla normativa vigente: valori limite di emissione – valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione all’interno degli ambienti abitativi potenzialmente disturbati o laddove negato l’accesso, in ambienti similari (appartamenti attigui e comunque in situazione acustica correlabili), secondo quanto prescritto dal DPCM 14/11/97

    Dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’attività e dal tecnico competente con l’impegno a svolgere nella fase d’esercizio la verifica di compatibilità con quanto preventivamente stimato ed, in caso di incompatibilità, a presentare nuova documentazione di impatto acustico ambientale, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 punto g Legge Regione Lazio 18/01;

    Dichiarazione di appartenenza agli appositi elenchi dei tecnici competenti in acustica ambientale con l’indicazione della regione di appartenenza e del numero d’iscrizione;

    Copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato prodotto da laboratorio accreditato da un servizio di taratura nazionale o altro centro equiparato da specifica normativa europea;

    Planimetria in scala 1:100 o comunque in scala adeguata, firmata dal tecnico competente, in cui vanno indicate: la posizione, anche in quota, delle sorgenti sonore, i punti di misurazione e di calcolo previsionale (punti di misura e controllo);

    Cartografia dei luoghi, in scala adeguata, firmata dal tecnico competente, in cui siano indicati:

    la posizione delle aree o dei locali adibiti all’attività in esame;

    la distanza tra le sorgenti sonore e i recettori (allegando eventualmente sezioni semplificate) i punti di misurazione fonometrica o di calcolo previsionale (punti di misura e controllo) e la posizione degli eventuali recettori di classe I (DPCM 14/11/97);

    Attività con intrattenimento musicale e/o danzante

    Qualora l’istanza sia relativa ad attività che comprenda anche intrattenimento musicale e/o danzante, la relazione tecnica d’impatto acustico ambientale in aggiunta a quanto precedentemente indicato dovrà indicare quanto specificatamente richiesto dal DPCM 16/4/99 n. 215, seguendo, per alcuni punti le seguenti modalità di redazione: Dovrà essere esplicitamente dichiarato se l’impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all’ articolo del DPCM 16/4/99 n. 215.

    Leggi le modalità di compilazione SOLO per attività con area uguale o superiore a 400 mq

    Qualora l’istanza sia relativa ad attività con area uguale o superiore a 400 mq la relazione tecnica d’impatto acustico ambientale dovrà contenere anche le seguenti modalità di redazione:

    Breve sintesi dell’iter progettuale seguito ed in particolare deve illustrare in dettaglio i seguenti punti come di seguito indicato:

    Descrizione dell’attività/insediamento/infrastruttura

    Descrizione del territorio interessato

    Caratterizzazione acustica del territorio ante operam e post operam

    Documentazione cartografica ed elaborati grafici

    a. Descrizione dell’attività/insediamento/infrastruttura

    Dovranno essere indicate l’ubicazione, la tipologia dell’attività/insediamento/infrastruttura o dell’insediamento con particolare riferimento alle sorgenti acustiche indicandone la natura, il numero, l’ubicazione, gli orari ed i periodi di funzionamento. Ciascuna sorgente va caratterizzata acusticamente indicandone il livello equivalente continuo ponderato in curva A, la time history, lo spettro in terzi di ottava. Detta modalità di misura dovrà essere utilizzata per l’individuazione dei valori limite di emissione, dei valori limite assoluti di immissione e dei valori limite differenziali di immissione.

    Ai fini della caratterizzazione acustica delle sorgenti, è possibile, l’utilizzo di modelli previsionali di simulazione (es. per infrastrutture di trasporto modelli di calcolo che si basano sui dati relativi a flussi di traffico).

    b. Descrizione del territorio interessato

    Tale descrizione deve essere particolarmente mirata alle problematiche acustiche. Pertanto, dopo aver localizzato il sito si procederà alla evidenziazione di tutte le sorgenti di rumore preesistenti e di tutti i recettori sensibili evidenziando in particolare quelli riguardanti la classe I (tab. A DPCM 14/11/97). Tale descrizione deve essere corredata da una significativa documentazione fotografica.

    c. Caratterizzazione acustica del territorio ante operam e post operam

    Si dovrà fare specifico richiamo a quanto prescritto in merito alla valutazione del clima acustico nell’articolo 19 della legge Regione Lazio n 18/01 secondo le seguenti modalità di redazione.

    Per ognuna delle sorgenti e per ognuno dei recettori evidenziati si procederà alla caratterizzazione acustica ante operam del territorio interessato. Tale caratterizzazione deve essere effettuata attraverso rilievi acustici sul campo. I suddetti rilievi debbono essere tali da descrivere compiutamente il “clima acustico” del territorio interessato ed eseguiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D.M. 16 Marzo 1998). In particolare dovranno essere individuati dei punti di controllo (anche con documentazione fotografica) atti a descrivere il clima acustico esistente nell’area in oggetto. Tali punti dovranno in ogni caso comprendere tutti i recettori di classe I precedentemente individuati. I punti di controllo, scelti con i criteri sopra menzionati, consentiranno una verifica univoca dei livelli attesi, sia in sede previsionale sia in sede di controllo e collaudo.

    Per le infrastrutture di trasporto, con le tecniche della pianificazione dei trasporti, vanno elaborati degli studi atti a stimare le quantità di traffico (veicoli/h), flussi di traffico/giorno, circolanti sulle infrastrutture limitrofe al nuovo insediamento.

    La caratterizzazione acustica del territorio post operam, deve dimostrare che i livelli di emissione e di immissione nel territorio interessato ed in corrispondenza dei punti di controllo precedentemente individuati, non eccedano i limiti prescritti.

    Lo studio di impatto acustico va effettuato considerando l’apporto acustico contemporaneo di tutte le sorgenti precedentemente individuate (quelle preesistenti e quelle introdotte dall’opera in oggetto) sia sul territorio interessato sia sui recettori di classe I. Lo studio deve evidenziare l’effettiva efficacia degli eventuali interventi di mitigazione acustica previsti, indicando nei vari punti di controllo esplicitamente l’entità delle attenuazioni da essi introdotte.

    d. Documentazione cartografica ed elaborati grafici

    La documentazione cartografica prodotta deve essere tale da illustrare compiutamente le caratteristiche orografiche, urbanistiche, infrastrutturali, acustiche dell’area interessata. Tale documentazione deve consentire una verifica delle caratteristiche del campo acustico immesso nel territorio e dell’efficacia degli eventuali interventi di mitigazione ritenuti necessari per il raggiungimento della compatibilità con i livelli acustici prescritti dalla classificazione acustica vigente.

    Inquadramento territoriale a grande scala (1:10.000)

    In una cartografia aggiornata in scala 1:10.000 o comunque in scala adeguata deve essere ubicata sia l’opera in oggetto, sia il bacino di afferenza da un punto di vista acustico. In questo ambito saranno evidenziate tutte le sorgenti (comprese le infrastrutture di trasporto), i recettori di classe I presenti, i punti di controllo.

    Profili longitudinali e sezioni caratteristiche

    Per consentire lo studio delle caratteristiche territoriali dell’area interessata e la verifica dell’efficacia degli eventuali interventi di mitigazione acustica individuati come necessari per il raggiungimento della compatibilità acustica, debbono essere prodotti elaborati grafici relativi ai profili longitudinali e alle sezioni, realizzate queste ultime, in corrispondenza di tutti i recettori potenzialmente disturbati (e quindi in corrispondenza dei punti di controllo).