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Requisiti acustici passivi degli edifici e risarcimenti
Un appartamento non isolato, in cui si sentono i rumori del vicino, autorizza a richiedere un risarcimento fino al 20% del prezzo dell’immobile.
Il DPCM 05/12/1197, che disciplina i requisiti Acustici Passivi degli Edifici , recita:
“La carenza dei requisiti acustici passivi, rispetto ai termini pattuiti tra le parti o di quelli minimi imposti dalla normativa o dalle regole dell’arte, costituisce un’inadempienza e/o un difetto dell’opera e può originare responsabilità, a vario titolo e in capo a più soggetti.
I soggetti che possono vedere impegnata a vario titolo la loro responsabilità sono: l’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il tecnico acustico, il venditore. I soggetti che possono risultare a vario titolo danneggiati dalla carenza di requisiti acustici sono: il committente dell’opera, l’acquirente dell’immobile, il terzo che subisce rumore in misura intollerabile dall’immobile carente di requisiti.”Lo Studio Acustica Barillari può farvi sapere come ottenere un risarcimento per mancanza di isolamento acustico: contattateci per ricevere maggiori informazioni.
Link | Download del PDF inerente i requisiti acustici passivi degli edifici.
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Impatto Acustico per attività temporanea di Cantiere Edile a Roma
Documentazione richiesta per il rilascio del nulla osta di impatto acustico ambientale o autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanea di cantiere edile:
Domanda su specifica modulistica (disponibile presso l’ufficio e/o sito telematico www.comune.roma.it), a firma del titolare dell’attività esecutrice dei lavori, indirizzata al Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile – Circonvallazione Ostiense, 191 – 00154 Roma.
La relazione tecnica d’impatto acustico ambientale (in duplice copia solo in caso di autorizzazione in deroga), con numerazione delle pagine (pag. x di y) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell’art. 2 legge n. 447/95) e sottoscritta dal titolare dell’attività esecutrice dei lavori, deve contenere quanto segue:
1) Dichiarazione del titolare dell’attività esecutrice dei lavori che la tempistica delle attività e le modalità di lavoro da cui scaturisce l’esigenza del superamento dei limiti di legge corrispondono a precise esigenze indicate nel capitolato d’appalto o dalla direzione lavori, con finalità di pubblica utilità;
2) Inizio e durata delle attività potenzialmente rumorose;
3) Numero e descrizione delle sorgenti sonore, con indicazione del livello di emissione sonora dei macchinari previsto dai certificati di omologazione;
4) Calcolo previsionale dei livelli acustici in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità nonché dei recettori sensibili più vicini, con l’indicazione di eventuali superamento dei limiti normativi e con la specifica della fascia oraria, della durata temporale e della frequenza di detti eventi, tenendo conto di tutte le sorgenti rumorose che il piano dei lavori prevede debbano agire in contemporanea;
5) Dichiarazione di assenza o presenza di recettori sensibili di classe I (tab. A DPCM 14/11/97) nell’area di influenza acustica dell’attività con indicazione della posizione e della distanza dall’area dell’attività;
6) Descrizione della morfologia del sito, indicazione della classe acustica di appartenenza sulla base della classificazione acustica vigente (Delib. C.C. n 12/04);
7) Verifica del rispetto dei valori limite acustici prescritti dalla normativa vigente ovvero indicazione dell’entità del superamento di tali valori per il periodo diurno e notturno
a) valori limite di emissione (limitatamente alle attività per le quali è richiesto il nulla osta d’impatto acustico ambientale)
b) valori limite assoluti di immissione
c) valori limite differenziali di immissione all’interno degli ambienti abitativi potenzialmente disturbati o laddove negato l’accesso, in ambienti similari (appartamenti attigui e comunque in situazione acustica correlabili), secondo quanto prescritto dal DPCM 14/11/97.1) Descrizione degli interventi finalizzati a mitigare, anche con eventuale fonoisolamento, le emissioni sonore delle sorgenti rumorose, sia singolarmente che nel loro complesso;
2) Dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’attività e dal tecnico competente con l’impegno a svolgere durante l’esecuzione dell’attività di cantiere la verifica di compatibilità con quanto preventivamente stimato ed, in caso di incompatibilità, a presentare nuova documentazione di impatto acustico ambientale.
3) Dichiarazione di appartenenza agli appositi elenchi dei tecnici competenti in acustica ambientale con l’indicazione della regione di appartenenza e del numero d’iscrizione.
4) Copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato prodotto da laboratorio accreditato da un servizio di taratura nazionale o altro centro equiparato da specifica normativa europea
5) Planimetria e sezioni dell’area di cantiere (in duplice copia) in scala significativa, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, e controfirmata dal direttore dei lavori, nelle quali risultino:-
- la posizione delle sorgenti rumorose
i punti di misurazione e di calcolo previsionale.
1) Cartografia significativa dei luoghi in cui si colloca l’area di cantiere (in duplice copia), corredata di sezioni significative, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, dalla quale risulti:
- la posizione dei cantieri nell’ambito dell’area circostante;
- la posizione in cui sono state effettuate all’esterno le rilevazioni fonometriche;
- l’indicazione, se presenti, di recettori di classe 1.
In relazione a quanto dichiarato ed alla documentazione prodotta, il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile deve acquisire, in base al disposto della Legge regionale n° 18/01, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, il parere dell’ARPA Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) che potrà chiedere ulteriori elementi di giudizio con eventuali specifiche prescrizioni.
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