La valutazione di clima acustico ha lo scopo di quantificare il livello dei rumori presenti nell’area oggetto di trasformazione e verificarne la conformità con le prescrizioni dettate dal DPCM 14/11/1997 intitolato “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, relativamente alla classe d’uso del territorio.
La valutazione di clima acustico è imposta dalla legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 ed è necessaria per il rilascio delle concessioni edilizie relative ad aree destinate ad ospitare tipologie di insediamenti particolarmente sensibili al rumore quali scuole, ospedali, case di cura, parchi pubblici, nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti, strade, discoteche, ferrovie, impianti sportivi e impianti rumorosi in genere.
Le valutazioni di clima acustico hanno quindi lo scopo di valutare le emissioni rumorose presenti in un’area, prima di realizzare una certa tipologia di opere. Servono quindi per valutare se l’area è compatibile con la costruzione in progetto e per prevedere eventuali opere di mitigazione dei rumori.
La nostra consulenza si articola principalmente come segue:
1) misurazione del livello di rumore mediante campionamento sulle 24 hh (sia diurno che notturno);
2) esame del progetto edilizio;
3) valutazione della compatibilità dell’insediamento in progetto con il clima acustico preesistente.
Obblighi
I riferimenti normativi sono la legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e il DPCM 1 marzo 1991 successivamente modificato, per quanto riguarda i limiti espositivi, dal DPCM 14/11/1997 riportante i nuovi valori limite delle sorgenti sonore.
Le norme fissano delle quantità precise in termini di valori limite di immissioni rumorose intesi come il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, e di valori limite di emissione intesi come valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.
Il rispetto di questi limiti deve essere garantito mediante un attestato di conformità, di norma accompagnato da una valutazione tecnica basata su delle misurazioni fonometriche nell’arco delle 24 ore, eseguite secondo le corrispondenti norme di buona tecnica prima che l’edificio venga costruito.
Responsabilità
La responsabilità che un edificio sottoposto alla valutazione di clima acustico non sia conforme ai valori definiti dal DPCM 14//97, ricade sui seguenti soggetti:
- il tecnico professionista che ha compiuto le valutazioni, qualora non le abbia svolte correttamente;
- il costruttore, qualora non si sia occupato di compiere questo tipo di verifica;
- il Comune, nel caso abbia rilasciato la concessione edilizia senza aver richiesto la verifica del clima acustico;
- il committente, in occasione dell’eventuale rivendita del proprio immobile, se non si è mai preoccupato di ottenere il corretto attestato di conformità.